Gli obblighi dei gestori in materia di Legionella

 

Per legionella si intende un batterio aerobio definito gram-negativo di cui si conoscono molte specie tra cui la più pericolosa è la Legionella pneumophila. Il batterio prolifera negli ambienti acquatici naturali, risalendo poi a quelli artificiali come le tubature e gli impianti idrici dei centri abitati (serbatoi, piscine, fontane). Contrarre la legionellosi è, quindi, un rischio insito in diversi ambienti che, per questo motivo, necessitano di una corretta valutazione del rischio legionellosi e di misure preventive per impedire la proliferazione del batterio.

 

Il 4 aprile 2000 in sede di conferenza Stato-Regioni viene siglato l’accordo pubblicato nel G.U. n.103 del 5 maggio 2000 dal titolo “Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali” mentre il 13 gennaio 2005 vengono siglati gli accordi pubblicati in G.U. n.28 del 4 febbraio del 2005, 46 - legionella stopin virtù dei quali corre l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio legato all’infezione da legionella con conseguente obbligo di elaborare il relativo documento ai fini dell’autocontrollo per le seguenti tipologie di attività:

  • strutture turistico recettive (alberghi, hotel, pensioni, campeggi, residence, agriturismi, bed&breakfast , soggiorni di vacanza, affittacamere, navi da crociera etc.);
  • strutture termali;
  • strutture ad uso collettivo (piscine, impianti sportivi e ludici, palestre, centri commerciali, fiere, esposizioni, centri benessere, etc.);
  • strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

 

Tale documento dovrà specificare:

  • la nomina di un responsabile per la gestione del rischio che comprenda la valorizzazione della politica di prevenzione e l’applicazione delle misure di controllo;
  • valutazione del rischio mediante un’attenta analisi delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto idrosanitario al fine di individuarne i punti critici;
  • ispezione della struttura (mappa della rete idrica );
  • gestione dell’eventuale rischio rilevato derivante dall’impianto idrosanitario creando le misure correttive necessarie al ridurre al minimo il rischio evidenziato.

 

                                                                                                   Dovrà inoltre essere istituito il “Registro degli 45 - legionella stopinterventi”, cioè un documento riassuntivo degli interventi di manutenzione ordinari e straordinari sugli impianti idrici e di climatizzazione. Dovranno essere eseguiti da laboratorio accreditato almeno sei campionamenti all’anno per la ricerca ed il conteggio della legionella sui punti critici dell’impianto idrico e di climatizzazione identificati nel processo di valutazione dei rischi. Si dovrà procedere alla formazione ed informazione del personale coinvolto nel controllo e nella prevenzione della legionellosi.

La periodicità dell’analisi del rischio e la rielaborazione del Documento deve essere effettuata regolarmente, con frequenza di almeno 2 anni e ogni volta che sia legittimo pensare che la situazione si sia modificata (ad esempio: ristrutturazioni, manutenzione straordinaria ecc.). L’analisi deve, comunque, essere rifatta ad ogni segnalazione di un possibile caso di legionellosi.

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